|
TITOLO
1 (COSTITUZIONE - SEDE)
ART.1
- Viene costituita una Associazione Sportiva denominata "POLISPORTIVA
COMUNE DI POSTA".
ART.2 - L'Associazione Sportiva
ha sede sociale nel Comune di Posta, presso la Casa Comunale in
Piazza degli Eroi n°1; L'eventuale cambiamento di sede, deliberato
dall'Assemblea Generale dei Soci, sarà disposto con l'osservanza
delle disposizioni federali che disciplinano la materia.
TITOLO 2 (SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE)
ART.3
- Lo svolgimento e la pratica dell'attività tennistica
senza alcun fine di lucro, oltre allo svolgimento ed alla pratica
di ogni altra attività sportiva
ART.4 - L'organizzazione di
eventuali manifestazioni sportive.
ART.5 - La gestione di eventuali
impianti sportivi che siano o non facenti parte del patrimonio
sociale.
ART.6 - Il patrimonio sociale
è costituito da beni mobili ed immobili che l'Associazione
possiede e che potrà possedere in seguito.
ART.7 - Le entrate sono costituite
da:
a) eventuali contributi periodici dei soci;
b) introiti derivanti da manifestazioni sportive e sponsorizzazioni;
c) eventuali sottoscrizioni;
d) introiti derivanti da beni immobili facenti parte del patrimonio
sociale e delle gestioni di impianti sportivi;
e) eventuali contributi del CONI, della F.I.G.C., di Enti Pubblici
e di qualsiasi altro genere.
TITOLO 4 (SOCI)
ART.8
- Fanno parte dell'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi,
in possesso di idonei requisiti morali e sociali che ne facciano
domanda scritta controfirmata da due soci presentatori, i quali
garantiscono dei requisiti dei richiedenti.
ART.9 - Con la domanda di
ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente
statuto ed il regolamento interno, ad attenersi alle disposizioni
impartite dal Consiglio Direttivo.
ART.10 - Le domande di ammissione
vengono esaminate, approvate e respinte a giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo.
ART.11 - Le categorie dei
soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: coloro che sono gli artefici della nascita
dell'Associazione Sportiva denominata "POLISPORTIVA COMUNE
DI POSTA" intervenendo alla stesura dell'atto costitutivo;
b) Soci Ordinari: coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione
a domanda e su delibera del Consiglio Direttivo, partecipano alla
vita societaria, alle manifestazioni indette, frequentano la sede
sociale e gli impianti, possono divenire Dirigenti dell'Associazione,
pagano i contributi sociali nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo;
c) Soci Atleti: coloro che entrano a far parte dell'Associazione
per svolgere attività sportiva e partecipare ai campionati
di competenza. Frequentano ed utilizzano gli impianti sportivi
nel rispetto del regolamento ma non partecipano alle Assemblee.
ART.12 - Il Socio Ordinario,
responsabile di trasgressione ai propri doveri o di indisciplina,
è soggetto ai provvedimenti adottati a suo carico dal Consiglio
Direttivo
TITOLO 5 (ORGANIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE)
ART.13
- Organi dell'Associazione sono:
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio Sindacale
- l'Assemblea Generale dei Soci
TITOLO 6 (ASSEMBLEE)
ART.14
- Le Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, si convocano
nella sede sociale o in altro luogo, secondo determinazione del
Consiglio Direttivo, che sarà resa pubblica con l'avviso
di convocazione. L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata
dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro un mese
dal termine della Stagione Sportiva; partecipano all'Assemblea
i Soci Ordinari tali da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento
dei contributi sociali; possono essere portatori di delega, ma
nessun socio può portare più di due deleghe.
L'Assemblea può deliberare:
a) sulla relazione annuale del Presidente;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo;
c) sulle modifiche dello statuto speciale;
d) sulle proposte di nomina e scioglimento del Consiglio Direttivo;
e) sulle proposte di Straordinaria Amministrazione;
f) sui ricorsi dei Soci Ordinari avverso provvedimenti disciplinari
assunti a loro carico dal Consiglio Direttivo;
g) sulla nomina del Collegio Sindacale;
h) sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Generale Straordinaria si riunisce ogni qualvolta
lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta
un terzo dei Soci o il Collegio Sindacale.
ART.15 - Il Consiglio Direttivo
viene eletto dall'Assemblea. Resta in carica un triennio, salvo
dimissioni o revoca dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza
di due terzi dei Soci Ordinari aventi diritto di voto ed in regola
con i contributi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ed un
massimo di sette, elegge a maggioranza il Presidente dell'Associazione.
ART.16 - Il Collegio Sindacale
è composto da un Presidente e numero tre Membri e dura
in carica un anno.
Le attribuzioni dl Collegio Sindacale sono:
a) controllare l'andamento dell'Associazione nella gestione finanziaria
mediante esame periodico dei libri contabili;
b) presentare la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi.
ART.17 - La rappresentanza
legale dell'Associazione spetta al Presidente. Egli potrà
quindi validamente rappresentare in tutti gli atti, contratti,
giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società,
Istituti Pubblici e Privati.
Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Il presidente in caso di sua impossibilità può delegare
temporaneamente un altro componente del Consiglio Direttivo a
svolgere le sue funzioni.
TITOLO 7 (SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE)
ART.18
- Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, viene
deliberata dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, la
quale determinerà anche la destinazione del patrimonio
sociale disponibile al momento dello scioglimento.
ART.19 - Per tutto quanto
non specificamente contemplato nel presente statuto, valgono le
norme statutarie ed i regolamenti della Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
F.ti ELIO CONFALONE - TANZIANI ERNESTO - ACHILLE PACIFICI -
GIOVANNI DI GIAMPAOLO - PIERCARLO CAPARELLI NOTAIO.
22/09/1994
|
|